All'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo periodo, le parole «, limitatamente alle attivita' di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai conservatori accreditati», le parole «Regolamento eIDAS e o» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS o», dopo le parole «del presente Codice» sono inserite le seguenti: «relative alla prestazione dei predetti servizi», le parole «euro 4.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00» e le parole «euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000,00»;
  • b)al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralita' di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresi' la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.»;
  • c)al comma 1-bis, le parole «, prima di irrogare» sono sostituite dalla seguente: «irroga», le parole «, diffida» sono sostituite dalle seguenti: « e diffida» e le parole «dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalita' per adempiere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente»;
  • d)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.».

Testo vigente dal 12 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217~art31 · fonte del testo