Al compimento delle operazioni relative all'applicazione dell'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati di cui alla lettera d) dell'articolo precedente e' designato, per l'Italia, il Ministero del tesoro, il quale avra', come organo esecutivo in materia, l'Ufficio italiano dei cambi.

Testo vigente dal 7 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214~art2 · fonte del testo