[1]Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

  • a)cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
  • b)quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
  • c)tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
  • d)due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non puo' comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a)

[2]a d).

Testo vigente dal 8 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213~art3 · fonte del testo