Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con suoi decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51. La somministrazione di detto aumento avra' luogo gradualmente entro il 30 giugno 1948.

Testo vigente dal 6 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;213~art1 · fonte del testo