L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.".

Testo vigente dal 1 luglio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-14;212~art6 · fonte del testo