Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono abrogate. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 20, comma 3-bis, le parole «le operazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti,»;
  • b)all'articolo 21-bis, al comma 1, le parole «o 20, commi 1 e 2,» sono soppresse.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211~art12 · fonte del testo