Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio. Il presente decreto si applica:

  • a)alle funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o piu' funi;
  • b)alle funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o piu' funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;
  • c)alle sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;
  • d)ai sottosistemi indicati nell'allegato I ed ai componenti di sicurezza. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente decreto:
  • a)gli ascensori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  • b)le tranvie a funi di tipo tradizionale;
  • c)gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
  • d)i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonche' gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
  • e)gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
  • f)i traghetti fluviali a fune;
  • g)le ferrovie a cremagliera;
  • h)gli impianti trainati mediante catene.

Testo vigente dal 9 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210~art3 · fonte del testo