L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, ha durata triennale e puo' essere rinnovata. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1, l'organismo notificato presenta domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione. La domanda di rinnovo segue la procedura prevista all'articolo 15 perla prima autorizzazione.

Testo vigente dal 9 agosto 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210~art19 · fonte del testo