Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191

Al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «puo' avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
  • b)all'articolo 22, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22 della direttiva»;
  • c)all'articolo 22, comma 3, lettera a), le parole: «conformemente all'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «conformemente all'articolo 22 della direttiva»;
  • d)all'articolo 24, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo 23», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo 24 della stessa»;
  • e)all'articolo 24, comma 2, lettera a), le parole: «a norma dell'articolo 8», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 9 della direttiva»;
  • f)all'articolo 24, comma 2, lettera b), le parole: «dall'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE».

Testo vigente dal 13 marzo 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-02-08;21~art1 · fonte del testo