Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalita' di versamento. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.

Testo vigente dal 7 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209~art14 · fonte del testo