Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed e' disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalita' di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto e' disciplinato con modalita' e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilita', tali da assicurare il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende medesime. I requisiti e le modalita' di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

Testo vigente dal 1 giugno 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207~art11 · fonte del testo