Art. 56 — Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art56 · fonte del testo