All'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-11;205~art1 · fonte del testo