All'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.".

Testo vigente dal 24 aprile 1996

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;204~art1 · fonte del testo