[1]Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonche' dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse

[2]1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al punto 0.1.2, la formula «1 Mev ≤ En 50 ≤ keV» e' sostituita dalla seguente: «1 Mev ≤ En ≤ 50 MeV»;
  • b)al punto 3 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
  • c)al punto 3.1 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
  • d)il punto 4.5 e' sostituito dal seguente: «4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.»;
  • e)al punto 8.1 le parole «lettera e),» sono soppresse;
  • f)al punto 8.1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto disposto nell'articolo 202, comma 4, per i lavoratori nel caso di situazioni di esposizioni esistenti;».

Testo vigente dal 3 gennaio 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203~art65 · fonte del testo