[1]All'allegato IX, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al paragrafo 1, nell'intestazione la parola «obblico» e' sostituita dalla seguente: «obbligo» e la numerazione 1., 2., 3. e' sostituita dalla seguente: 1.1, 1.2 e 1.3;
  • b)al paragrafo 3.1.2, lettera a), le parole «con la scritta ben visibile "Materiale radioattivo"» sono soppresse;
  • c)al paragrafo 4.1, le parole «almeno trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' previste dall'articolo 46»;
  • d)al paragrafo 6.2 la lettera b) e' soppressa;
  • f)al paragrafo 6.3 la parola: «contenete» e' sostituita dalla seguente: «contenente» e le lettere a), a), e)

[2]e c) sono sostituite dalle seguenti: a), b), c) e d);

  • g)al paragrafo 6.10 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
  • h)al paragrafo 6.11 la parola «inoltrarne» e' sostituita dalle seguenti: «di inoltrare».

Testo vigente dal 3 gennaio 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203~art55 · fonte del testo