[1]Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla pubblicita' delle informazioni

[2]1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis. (Pubblicita' delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). - 1. Le autorita' competenti pongono in atto le misure affinche' le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonche' ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche. 2. Le autorita' competenti pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

Testo vigente dal 3 gennaio 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203~art2 · fonte del testo