Obblighi di pubblicita' La classificazione assegnata a un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata e' tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicita' o comunicazione, anche on-line. Al fine di consentire una piu' agevole comprensione della classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la informazione sulla classificazione e' accompagnata da una o piu' icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Con decreto del direttore generale Cinema, da adottare, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle icone da affiancare alla classificazione, con relativa descrizione dei corrispondenti parametri al fine di agevolare gli operatori nell'attribuzione della classificazione. Qualsiasi eventuale cambio di classificazione dell'opera cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione, e' immediatamente reso noto al pubblico, nelle forme di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203~art7 · fonte del testo