Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente.

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 291/2000

    Questione inammissibile
    14 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che il cittadino, a fronte della notifica di atti irrogativi di sanzioni amministrative in materia di tributi locali, possa immediatamente ricorrere al giudice naturale dei diritti, differendo tale possibilità ad un tempo futuro e indeterminato, diversamente da quanto disposto dalla precedente normativa.

    Art. 4 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie · Art. 5 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203~art5 · fonte del testo