Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 e' inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravita' del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202~art11 · fonte del testo