Autorita' competente Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorita' competente ai sensi del presente decreto. Oltre a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11, l'Autorita' competente:

  • a)effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorita' marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche;
  • b)invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonche' gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione;
  • c)trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;
  • d)relaziona annualmente al Parlamento in merito alle attivita' svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto;
  • e)cura, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 7, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

Testo vigente dal 7 novembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201~art8 · fonte del testo