Art. 2 — Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

All'articolo 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni ed e' composto, fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute».

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;200~art2 · fonte del testo