I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione e per ciascuna varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Il Ministero notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varieta' di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art71 · fonte del testo