All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 85 la parola: «microgenerazione» e' sostituita dalla seguente: «piccola generazione»;
  • b)dopo il comma 85 e' inserito il seguente: «85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.»;
  • c)il comma 86 e' sostituito dal seguente: «86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica.»;
  • d)al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;
  • e)al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».

Testo vigente dal 6 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-08;20~art11 · fonte del testo