Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 2), concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2005/19/CE, a fare data dal 1° gennaio 2006. La disposizione dell'articolo 1, comma 2, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;199~art2 · fonte del testo