Il termine stabilito all'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per il funzionamento degli organi straordinari di amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, e' esteso fino al 30 giugno 1948. Anche anteriormente alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma, i membri del Consiglio di amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto decadono di diritto dalla carica con la regolare costituzione degli organi normali dell'Istituto.

Testo vigente dal 2 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;199~art1 · fonte del testo