Incompatibilita' Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:

  • a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
  • b)i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
  • c)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
  • d)i prefetti;
  • e)gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
  • f)gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
  • g)coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa. Il componente di una commissione censuaria non puo' far parte di altre commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Testo vigente dal 13 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198~art11 · fonte del testo