Dalla data di applicazione dei massimali di cui all'art. 1, comma 4, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
Dalla data di applicazione dei massimali di cui all'art. 1, comma 4, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;198~art3 · fonte del testo
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