Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. E' applicata, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;197~art3 · fonte del testo