In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Testo vigente dal 15 aprile 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197~art3 · fonte del testo