In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili altrettati posti nel ruolo degli agenti e assistenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1995

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197~art21 · fonte del testo