Art. 12 — Modifiche a disposizioni normative vigenti

Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' sostituito dal seguente: «4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.». Nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.

Testo vigente dal 13 dicembre 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195~art12 · fonte del testo