Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Testo vigente dal 27 maggio 1995

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;195~art6 · fonte del testo