il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, i fondi iscritti ai capitoli numeri 339 e 340 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
