Art. 4 — Modifica e ritiro della domanda
Nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda, nonché la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla domanda cautelare, non fanno venir meno la facoltà per il convenuto di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento del danno di cui all'articolo 13.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
