Nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda, nonché la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla domanda cautelare, non fanno venir meno la facoltà per il convenuto di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento del danno di cui all'articolo 13.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-08;194~art4