Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, e' aggiunto il seguente: «Art. 63-bis (Edilizia residenziale pubblica). - 1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi:
- a)alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b)alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito. 2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.».
Testo vigente dal 23 novembre 2010
