Art. 7 — Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti

A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o grado, e' attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita' nella medesima qualifica o grado. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.

Testo vigente dal 28 luglio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193~art7 · fonte del testo