E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la spesa complessiva di L. 65 miliardi, di cui L. 60 miliardi per "Fondo per l'approvvigionamento del Paese sui mercati esteri mediante l'utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera", ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 480, e L. 5 miliardi per "Fondo per l'acquisto delle merci da esportare verso i Paesi alleati, per le lavorazioni in commissione per conto dei Governi alleati e per le relative spese commerciali" ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586.

Testo vigente dal 31 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;192~art2 · fonte del testo