Le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonche' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonche' della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo di cui all'articolo 5 sono tenuti a fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto.

Testo vigente dal 20 dicembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;190~art6 · fonte del testo