L'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 545, che autorizza la spesa di L. 5.000.000 per la concessione di contributi nella spesa di costruzione e attrezzatura di nuovi stabilimenti per la congelazione di prodotti ortofrutticoli, e' abrogato.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
