Art. 8 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2023, e' sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.»;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e' stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».

Testo vigente dal 15 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188~art8 · fonte del testo