Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale E' fatto divieto alle autorita' pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione resa. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato. L'autorita' che ha reso la dichiarazione e' tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalita' della dichiarazione oppure, se cio' non e' possibile, con modalita' idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica. Quando l'istanza di rettifica non e' accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalita' di cui al comma 4.

Testo vigente dal 29 novembre 2021

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;188~art2 · fonte del testo