L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1920, n. 597, in conformita' dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 1).

Testo vigente dal 31 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;187~art2 · fonte del testo