Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 73, al comma 7-bis:
  • 1)al secondo periodo, dopo le parole «non registrati» sono aggiunte le seguenti: «o delle altre cose»;
  • 2)in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 240-ter e di cui all'articolo 240-quater del codice penale»;
  • b)all'articolo 74, comma 7-bis, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 240-ter e di cui all'articolo 240-quater del codice penale».

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;186~art6