Il Servizio fitosanitario centrale, fatto salvo quanto stabilito del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8, conformemente al Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

Testo vigente dal 11 novembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;186~art13 · fonte del testo