Art. 3
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' al bilancio allegato al presente decreto. (Appendice n. 1).
Testo vigente dal 31 marzo 1948
