Rideterminazione a 160.000 unita' delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 798, comma 1, le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
  • b)l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
  • a)ufficiali:
  • 1)9.800 dell'Esercito italiano;
  • 2)4.741 della Marina militare;
  • 3)6.100 dell'Aeronautica militare;
  • b)sottufficiali:
  • 1)18.300 dell'Esercito italiano, di cui 6.950 marescialli e 11.350 sergenti;
  • 2)11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e 4.834 sergenti;
  • 3)17.325 dell'Aeronautica militare, di cui 8.475 marescialli e 8.850 sergenti;
  • c)volontari:
  • 1)65.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
  • 2)14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
  • 3)13.425 dell'Aeronautica militare, di cui 8.825 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata. 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente:
  • a)Esercito italiano: 93.100 unita';
  • b)Marina militare: 30.050 unita';
  • c)Aeronautica militare: 36.850 unita'.»;
  • c)all'articolo 809-bis, comma 1:
  • 1)alla lettera a), il numero: «17» e' sostituito dal seguente: «18»;
  • 2)alla lettera b), il numero: «44» e' sostituito dal seguente: «48»;
  • 3)alla lettera c), il numero: «109» e' sostituito dal seguente: «117»;
  • 4)alla lettera d), il numero: «820» e' sostituito dal seguente: «847»;
  • d)all'articolo 812-bis, comma 1:
  • 1)alla lettera a), il numero: «9» e' sostituito dal seguente: «10»;
  • 2)alla lettera b), il numero: «23» e' sostituito dal seguente: «26»;
  • 3)alla lettera c), il numero: «56» e' sostituito dal seguente: «64»;
  • 4)alla lettera d), il numero: «455» e' sostituito dal seguente: «482»;
  • e)all'articolo 818-bis, comma 1:
  • 1)alla lettera a), il numero: «9» e' sostituito dal seguente: «10»;
  • 2)alla lettera b), il numero: «19» e' sostituito dal seguente: «22»;
  • 3)alla lettera c), il numero: «44» e' sostituito dal seguente: «54»;
  • 4)alla lettera d), il numero: «410» e' sostituito dal seguente: «436».

Testo vigente dal 13 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;185~art1 · fonte del testo