Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non puo' essere sostituito da un'indennita' economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro

Testo vigente dal 21 settembre 2005

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;185~art4 · fonte del testo