Nell'esercizio della propria competenza in materia di finanza locale e negli ambiti di propria competenza, la Regione puo' istituire nuovi tributi locali. La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalita' e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarita' territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalita' di riscossione e con facolta' di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Testo vigente dal 16 dicembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184~art3 · fonte del testo