Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun ente interessato. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Testo vigente dal 27 giugno 1997

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;184~art8 · fonte del testo